Riprendere i dipendenti in Svizzera: cosa permette la legge
Aggiornato il 31 ottobre 2026 · 2 min di lettura
In breve
Un datore di lavoro svizzero non può usare telecamere per sorvegliare il comportamento sul posto di lavoro. Telecamere per altre finalità legittime, come la sicurezza, possono essere ammesse se proporzionate, riprendono il personale il meno possibile e questo è stato informato prima.
Una telecamera antifurto riprende spesso anche il personale. Non è vietato in assoluto, ma il controllo del comportamento costituisce un limite preciso. Principi generali in videosorveglianza e LPD.
OLL 3 art. 26
L'art. 26 vieta sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Per altri fini necessari non devono ledere salute e libertà di movimento. Per la SECO il divieto riguarda osservazione continua, periodica e a campione. Un accordo non elimina questa protezione pubblica; il consenso nel rapporto di subordinazione ha validità limitata.
Cosa può restare ammesso
Secondo la giurisprudenza citata dalla SECO (DTF 130 II 425), un legittimo scopo di sicurezza può giustificare la sorveglianza se proporzionata e preceduta da informazione. Esempi: esterni, parcheggi, accessi, impianti pericolosi, caveau e depositi di sostanze pericolose, dove il personale passa raramente e brevemente. Il controllo del comportamento deve restare escluso.
Riprese fuori dall'orario di lavoro
La SECO indica come possibile misura l'attivazione solo in assenza dei lavoratori. In loro presenza la durata va ridotta al minimo. Secondo l'IFPDT, la sorveglianza notturna di un cantiere può essere giustificata se non viene azionata da remoto di giorno. Il rilevamento delle intrusioni limitato agli orari di chiusura segue questa logica.
Telecamere problematiche
Sono problematiche telecamere continue rivolte ai cassieri, anche con sfocatura, telecamere di cantiere per controllare l'avanzamento, sorveglianza delle porte dei WC e riprese nascoste del personale. Il perseguimento dei reati spetta in linea di principio alla polizia, non al datore di lavoro.
Valutare la proporzionalità
La SECO richiede un interesse diverso chiaramente preponderante, proporzionalità e partecipazione del personale a pianificazione, uso e conservazione. Valutate prima serrature o misure meno invasive. Evitate postazioni nell'immagine, limitate accesso e conservazione, generalmente 24–72 ore secondo IFPDT. Documentate i casi difficili per eventuali controlli dell'ispettorato cantonale. La tecnologia di riservatezza non sostituisce la giustificazione.
Informare e consultare il personale
Informate prima dell'attivazione su sistema, motivo, raccolta e valutazione dei dati, orari e diritto d'accesso (LPD art. 25). Consultate tempestivamente il personale secondo OLL 3 art. 5 e 6. Può formulare proposte; il mancato accoglimento deve essere motivato.
Analisi automatica con IA
Anche gli strumenti IA che analizzano dati relativi ai lavoratori sono sistemi di sorveglianza. Restano validi finalità, proporzionalità, informazione e conservazione breve. Un cartello non sostituisce l'informazione al personale. Tervigil non offre riconoscimento facciale, identificazione, analisi emotiva o misura della produttività e vieta il controllo comportamentale. Le maschere vengono oscurate prima dell'analisi; le regole possono essere limitate per orario.
Informazioni generali, non consulenza giuridica. Le raccomandazioni delle autorità non sono termini o norme di legge. Per il caso concreto rivolgetevi a un giurista, all’IFPDT o, se pertinente, all’ispettorato cantonale del lavoro.
Fonti
- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) — Fedlex · Art. 26 (francese)
- SECO: commento all’art. 26 OLL 3 (2023) (francese)
- SECO: lista di controllo sulla sorveglianza tecnica sul lavoro (francese)
- IFPDT: videosorveglianza sul lavoro (francese)
- Legge sulla protezione dei dati (LPD) — Fedlex · Art. 6 (francese)