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Cartello di videosorveglianza in Svizzera: cosa deve indicare

Aggiornato il 31 ottobre 2026 · 2 min di lettura

In breve

Chi riprende persone identificabili deve informarle secondo LPD art. 19. L'IFPDT richiede un cartello ben visibile prima del campo della telecamera. Vanno comunicati almeno identità e contatto del responsabile, finalità e, se del caso, destinatari delle immagini.

Un simbolo di telecamera da solo non spiega sempre chi riprende e perché. La LPD regola il contenuto informativo, l'IFPDT ne chiarisce l'applicazione. Principi generali in videosorveglianza e LPD.

Il cartello è obbligatorio?

Le immagini identificabili sono dati personali. L'art. 19 LPD impone al gestore un'informazione adeguata. La legge non prescrive un cartello specifico; per la videosorveglianza l'IFPDT richiede un pannello ben visibile prima dell'ingresso nel campo ripreso. Le eccezioni dell'art. 20 vanno interpretate restrittivamente. Le riprese nascoste del personale violano la buona fede.

Quali informazioni servono?

Indicate responsabile e recapiti raggiungibili, finalità ed eventuali destinatari o categorie, inclusi i responsabili del trattamento. Per trasferimenti all'estero occorre comunicare paese ed eventuali garanzie. Secondo il trattamento possono servire altri elementi, come la durata di conservazione.

Struttura esemplificativa del cartello

Usate simbolo e indicazione di videosorveglianza, ragione sociale e contatto, una finalità concreta di sicurezza, fornitori interessati ed eventuali paesi di trasferimento. Un link o QR può portare all'informativa completa. Con Tervigil la vostra azienda resta titolare e Tervigil opera per suo conto. Un modello stampabile aiuta la preparazione specifica per il sito.

Dove posizionare il cartello?

Prima della zona ripresa e a ogni accesso: cancello, parcheggio, ingresso o magazzino. Segnalate le singole zone e discutete le posizioni con il personale. Il cartello non giustifica un'inquadratura illecita. La ripresa privata dello spazio pubblico è generalmente sproporzionata; possono essere ammessi solo piccoli tratti inevitabili. Chiarite preventivamente con il comune le aree pubbliche interessate.

Cartello e informativa completa

Secondo OPDa art. 13, l'informazione deve essere concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile. Il cartello può indicare l'essenziale e rinviare all'informativa completa online o alla reception. Questa precisa per esempio conservazione, destinatari e diritto d'accesso e facilita le richieste secondo LPD art. 25.

Il cartello basta per i collaboratori?

No. I collaboratori devono essere informati prima dell'attivazione e conoscere il diritto d'accesso. OLL 3 art. 26 vieta la sorveglianza del comportamento; gli art. 5 e 6 regolano informazione e consultazione. Dettagli nella guida riprendere i dipendenti.

Conseguenze della mancata informazione

Gli interessati possono chiedere accesso e agire civilmente, per esempio per vietare il trattamento, eliminare immagini o adeguare il campo ripreso (LPD art. 25 e 32). L'omissione intenzionale dell'informazione prevista dall'art. 19 può essere punita, su querela, con una multa fino a CHF 250’000 per persone private (art. 60).

Informazioni generali, non consulenza giuridica. Le raccomandazioni delle autorità non sono termini o norme di legge. Per il caso concreto rivolgetevi a un giurista, all’IFPDT o, se pertinente, all’ispettorato cantonale del lavoro.

Fonti